| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 499. Ai soli effetti del 2° comma dell'art. 69 della legge, l'ordine di pagamento si considera emesso nella data sotto la quale risulta firmato da chi è autorizzato ad emetterlo, indipendentemente dai successivi visti di controllo. Art. 500. Per amministrazioni diverse ai fini di cui al 2° comma dell'art. 70 della legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di ciascun ministero. 501. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 70 della legge, devono essere osservate anche le disposizioni degli articoli 352, 353 e 354 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F. Art. 502. Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o inefficaci per disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione centrale, sentita l'avvocatura erariale, può ordinare che il pagamento abbia corso. In caso contrario, non si d corso al pagamento fino a che non sia notificata sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato sulla validità degli atti sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore sequestrante, pignorante od opponente non rinunzi formalmente all'impedimento notificato. Art. 503. Qualora da legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme controverse nella cassa depositi e prestiti, o esso tomi utile all'interesse dell'amministrazione, questa provvede, sentita l'avvocatura erariale. 504. Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori sequestrati o pignoranti, viene ordinato il pagamento a favore dei creditori stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne d notizia alla Corte dei conti. Art. 505. Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate cessioni o delegazioni di crediti verso lo Stato, o revoca, rinuncia o modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari delegati ne tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo, quando occorra, il consenso dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi. I funzionari delegati ne danno inoltre notizia all'amministrazione centrale. In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il pagamento del credito fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto. Per la cessione o sequestro degli stipendi o pensioni degli impiegati e salariati dello Stato si applicano le disposizioni speciali vigenti al riguardo e gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni e assegni equivalenti devono essere notificati all'ufficio incaricato del servizio del credito per gli impiegati e salariati dello Stato, presso il ministero delle finanze. Art. 506. Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non viene ordinato il pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori se non sia stata riscossa dal titolare la parte rimanente. Se per la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o ceduta può aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato servizio del titolare stesso, o, quando risulti comunque accertato, di altra attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno. Art. 507. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti. Art. 508. Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi, cambia residenza, la delegazione del tesoro, nel trasmettere la copia autentica del conto corrente all'altra delegazione che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, giusta l'art. 365 del presente regolamento, vi unisce un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo dal registro prescritto coll'articolo precedente. Uguale estratto viene dalle delegazioni del tesoro spedito, in due esemplari, alla amministrazione centrale cui la spesa si riferisce, quando un conto debba venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa. L'amministrazione centrale, quando trovi regolare siffatto estratto, ne trasmette col suo visto un esemplare alla Corte dei conti. TITOLO VIII Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro. Capo I Movimento dei fondi Sezione I Movimento dei fondi fra le sezioni di tesoreria Art. 509. Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno da una ad altra tesoreria. 510. Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte su ordini del direttore generale del tesoro. Art. 511. Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere centrale, col concorso del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro, i biglietti e gli altri valori da spedire e numeratili li ripone nelle casse, nei recipienti o in plichi bene assicurati e sigillati, compilandone processo verbale, che è sottoscritto dagli intervenuti nella operazione. Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria ad un'altra od alla tesoreria centrale, od alla r. zecca, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria estrae i valori dalla cassa ed alla presenza del capo della delegazione del tesoro li ripone nelle casse, nei recipienti o nei plichi, come è prescritto nel comma precedente. Art. 512. Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere centrale ed il controllore capo o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria sino a quello del- la stazione, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione. Se la spedizione è fatta da una sezione di tesoreria, alla consegna dei fondi alla ferrovia provvedono i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, accompagnati, ove sia il caso, dalla forza pubblica e senza l'intervento del capo della delegazione del tesoro. Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con piroscafi delle società di navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni per tale servizio, i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, debbono accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria fino a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione. Art. 513. Le norme, le formalità e le cautele che occorressero oltre quelle prescritte dai precedenti articoli, per l'invio dei fondi da una ad un'altra tesoreria dello Stato, pel ricevimento e riscontro del denaro e dei valori inviati, per le relative registrazioni, per le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri riceventi e per il modo di provvedere al pagamento del nolo e delle spese di trasporto delle casse e dei recipienti, sono stabilite da speciali istruzioni della direzione generale del tesoro. Art. 514. Le spedizioni dei biglietti o d'altri valori cartacei si fanno anche per mezzo della posta in pieghi assicurati, osservando le speciali norme stabilite d'accordo col ministero delle poste e telegrafi. Per tali spedizioni si compila processo verbale secondo il disposto dell'art. 511 del presente regolamento. Art. 515. Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesoreria provinciali e fra la tesoreria centrale e le dette sezioni, a mezzo di quella di Roma, è disposto in modo che l'uscita di una sezione o della tesoreria centrale si bilanci nello stesso giorno con l'entrata di altra sezione o della stessa tesoreria centrale. L'uscita è giustificata provvisoriamente sotto il titolo dei vaglia del tesoro, con un verbale a cui è allegato l'ordine di spedizione. L'entrata è giustificata con la emissione di un vaglia del tesoro a favore dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria di quella località dove è avvenuta l'uscita. Pervenuto il vaglia alla sezione di tesoreria che ha spedito i fondi, questa annulla il verbale ed indica nel giornale generale di uscita la data e il numero del vaglia stesso. Art. 516. Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle sezioni alla tesoreria centrale od alla cassa speciale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può valersi della franchigia postale, al quale effetto il capo della delegazione del tesoro appone il visto sulle relative richieste. Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della ferrovia o dei piroscafi postali, l'istituto suddetto può fare uso della richiesta firmata dal capo della delegazione per l'applicazione delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni concesse allo Stato. Sezione II Passaggio dei fondi per cambio di gestione fra i tesorieri. Art. 517. E' regolata come movimento dei fondi la consegna dei valori di cassa, che si fa da un tesoriere cessante al tesoriere che gli subentra. Art. 518. Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenute sui pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, nei modi indicati nel precedente art. 494. Dal suo credito deve poi detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel decorso del mese stesso, su titoli di spesa collettivi di qualunque specie esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante. I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi somministrati e non per anco rimborsati, restano a credito nei suoi conti, ed i titoli relativi vengono trasmessi da chi spetta alle amministrazioni che devono provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento. Art. 519. Avvenuta la consegna dei valori e dei titoli di spesa collettivi al tesoriere subentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti. Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme gi pagate su titoli di spesa collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le distinzioni prescritte dal presente regolamento e facendo risultare che pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore. Art. 520. I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilità speciali vengono assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che cessa, l'esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dell'articolo 182. Capo II Dei vaglia del tesoro. Art. 521. I vaglia del tesoro sono titoli in virtùù dei quali vieni pagata da una tesoreria la somma che in un'altra è stata versata. Il giro di tali vaglia costituisce un movimento di fondi fra le tesorerie dello Stato. Art. 522. I vaglia del tesoro possono emettersi soltanto nell'interesse delle amministrazioni pubbliche nei loro rapporti col servizio di tesoreria. Il rilascio dei vaglia deve essere previamente autorizzato dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalla delegazione del tesoro per le sezioni di tesoreria. In casi di riconosciuta necessita di servizio, i tesorieri possono essere autorizzati ad emettere vaglia sopra s‚ medesimi anche pagabili da altri agenti della provincia. Art. 523. Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi pagato dal tesoriere sul quale è tratto. I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per tesoriere ed esercizio. I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice. I vaglia debbono indicare: 1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento; 2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri; 3° la specie dei valori versati; 4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato; 5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente che deve riscuoterlo; 6° l'oggetto o la causa del versamento; 7° la data in cui è rilasciato. Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli artt. 244, 245, 247, 248 e 249 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli articoli 239 e 242.
Pagina 28/36 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|